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Condizioni generali di contratto

Di seguito sono riportate le condizioni generali che sono parte integrante del contratto di iscrizione al servizio di formazione per il conseguimento della patente di guida

Art. 1. Contenuto del contratto

  1. Queste “Condizioni generali di contratto” costituiscono parte integrante del contratto di iscrizione per il conseguimento della patente di guida stipulato dal Cliente con l’Autoscuola AMADORI srl con sede in ROVERETO (TN) alla Via Matteo del Ben, 3                                                                           

  2. Con la sottoscrizione del contratto il Cliente esprime la sua accettazione:

  • delle presenti Condizioni generali di contratto, adottate dall’Autoscuola;

  • dei prezzi praticati nel periodo di validità della quota di iscrizione, contenente il dettaglio dei servizi offerti dall’Autoscuola;

 

Art. 2. Informazioni

  1. L’Autoscuola informa il Cliente, all’atto dell’iscrizione, sulle disposizioni di legge che regolano il conseguimento della patente di guida.

  2. All’atto dell’iscrizione, l’Autoscuola valuta assieme al Cliente quale programma di insegnamento sia più appropriato al suo caso particolare, per consentirgli di acquisire le abilità necessarie a conseguire la patente e, in specie, quali difficoltà dovrà affrontare per l’esame di teoria e quante ore complessive di esercitazioni di guida saranno presumibilmente necessarie per superare la prova pratica. L’Autoscuola fa questa valutazione in considerazione dei dati attestati dal Cliente, fondandosi sulla propria competenza e sulle conoscenze acquisite nel corso della propria esperienza professionale, in modo da consentire al Cliente di decidere consapevolmente di concludere il contratto.

  3. Resta fermo che questa comunicazione non ha l’effetto di vincolare l’Autoscuola al conseguimento del risultato voluto nei tempi ipotizzati. L’acquisizione della patente è, infatti, legata alla capacità di apprendimento del Cliente e al superamento delle prove d’esame, che all’atto dell’iscrizione sono elementi futuri e ignoti che non consentono una previsione certa.

 

Art. 3. Iscrizione all’Autoscuola

  1. Ai fini dell’iscrizione, il Cliente deve compilare la relativa proposta e fornire all’Autoscuola la fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale.

  2. Dal giorno in cui l’Autoscuola comunica al Cliente l’accettazione della richiesta di iscrizione il contratto si intende perfezionato e sorgono a carico delle Parti le reciproche obbligazioni. Con il perfezionamento del contratto il Cliente acquisisce il diritto di accedere ai locali dell’Autoscuola e di usufruire dei servizi aperti a tutti i clienti.

  3. Con il contratto di iscrizione il Cliente

  1. acquista il diritto a una o più prestazioni tra quelle offerte dall’Autoscuola;

  2. si obbliga a pagarne il corrispettivo alle scadenze indicate nel contratto;

  3. si riserva, inoltre, il diritto ad acquistare, in progresso di tempo, le ulteriori prestazioni necessarie al conseguimento della patente indicata all’art. 1;

 

  1. si impegna a consegnare entro una data prestabilita i documenti necessari per lo svolgimento delle attività programmate nel contratto.

A sua volta, l’Autoscuola si impegna

  1. a erogare a favore del Cliente le attività e i servizi concordati con il contratto di iscrizione;

  2. ad accettare le ulteriori richieste del Cliente, descritte alla precedente lett. c), purché avanzate nel corso di validità dell’iscrizione.

 

Art. 4. Prezzi e pagamento

  1. I prezzi praticati dall’Autoscuola per le proprie prestazioni variano in ragione dei diversi tipi di corso di insegnamento, a seconda della categoria della patente che si intende conseguire e dei servizi che vengono forniti. I prezzi sono pubblicizzati dall’Autoscuola e vengono specificati in ogni singolo contratto.

  2. Ogni contratto indica le prestazioni che sono state acquistate e la data di scadenza dei singoli pagamenti.

  3. Qualunque sia la formula di pagamento, i prezzi concordati per le prestazioni acquisite con il contratto di iscrizione non possono subire variazioni nell’arco di tempo a cui esso si riferisce.

  4. Il corrispettivo per l’iscrizione all’Autoscuola e per il corso di teoria è dovuto anche ove il Cliente non assista alle lezioni o non consegua la patente nel periodo di validità del foglio rosa6.

  5. Le condizioni e i prezzi concordati all’atto della conclusione del contratto di iscrizione verranno applicati dall’Autoscuola anche a tutti gli eventuali successivi acquisti di ulteriori prestazioni che il Cliente voglia effettuare nel periodo di validità del foglio rosa.

  6. Nel caso in cui il Cliente non consegua la patente durante il periodo di validità del primo foglio rosa, la durata dell’iscrizione verrà estesa in modo da consentire l’ottenimento di un secondo foglio rosa, purché questo sia richiesto entro 2 mesi dalla scadenza del primo.

 

Art. 5. Conseguimento della patente

  1. Ai sensi dell’art. 121 Codice della strada, il conseguimento della patente di guida è condizionato al superamento di una prova di «verifica delle capacità e dei comportamenti» (prova di guida) e di una prova di

«controllo delle cognizioni» (esame di teoria), oltre che dal soddisfacimento di specifiche norme mediche.

  1. Gli esami sono effettuati da dipendenti della Direzione generale della MCTC (Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione), secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei Trasporti sulla base delle direttive della Comunità Europea. Le prove d’esame sono pubbliche e si svolgono secondo cadenze predeterminate.

  2. L’Autoscuola si impegna a comunicare le date delle prove d’esame in tempo utile per definire assieme al Cliente un programma di insegnamento che gli consenta di conseguire la patente durante la validità del foglio rosa.

 

Art. 6. Insegnanti e istruttori

1. L’Autoscuola si avvale della collaborazione di insegnanti e istruttori provvisti delle necessarie abilitazioni, secondo quanto dispone la legge.

 

Art. 7. Svolgimento dei corsi

  1. Le modalità di svolgimento dei corsi sono disciplinate da disposizioni ministeriali; queste prescrivono che le lezioni teoriche siano di almeno un’ora ciascuna e definiscono inoltre un numero minimo di ore per ciascun tipo di corso.

  2. L’Autoscuola dichiara di applicare rigorosamente queste prescrizioni e pubblicizza l’entità oraria dei diversi corsi nella propria offerta commerciale, riassunta nel proprio listino dei prezzi.

  3. Le disposizioni ministeriali prescrivono altresì che le esercitazioni pratiche devono essere di almeno 30 minuti ciascuna. Con riferimento alla determinazione del numero e delle ore delle lezioni di guida è disposto che la loro entità deve essere definita dal Titolare dell’Autoscuola e dall’Istruttore, i quali hanno per legge la responsabilità di valutare le capacità dei singoli allievi e di definire in modo personalizzato il programma di esercitazioni pratiche necessario per renderli capaci di affrontare la guida con sicurezza.

  4. L’Autoscuola si impegna verso il Cliente a valutare, secondo scansioni temporali predefinite, i progressi del suo apprendimento e decidere assieme l’eventuale necessità di integrare il programma di esercitazioni

  5. Le Parti possono altresì prevedere che il Cliente sia tenuto a pagare il corrispettivo per la lezione di guida già fissato, nel caso non si presenti all’appuntamento senza avere avvisato almeno 24 ore prima della lezione, salvo caso di forza maggiore.

 

definito all’atto dell’iscrizione. Sul prezzo da applicare a queste prestazioni integrative si rinvia al precedente art. 4, punto 5.

 

Art. 8. Foglio rosa ed esami

  1. L’autorizzazione a esercitarsi alla guida (foglio rosa) può essere richiesta dal giorno seguente al compimento dell’età minima necessaria per il conseguimento della patente di guida richiesta. I limiti di validità del foglio rosa e le modalità di svolgimento degli esami sono disciplinati dalla legge.

  2. Il foglio rosa è valido per 6 mesi.

  3. Le prove d’esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio del foglio rosa e devono svolgersi entrambe entro il termine della sua validità. Solo dopo aver superato la prova di teoria si può sostenere la prova di guida.

  4. L’Autoscuola si impegna a provvedere alla prenotazione degli esami per conto del Cliente.

  5. La legge prevede che tra una prova d’esame sostenuta con esito negativo e una successiva prova deve trascorrere almeno un mese. Nel limite della validità del foglio rosa è consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d’esame.

  6. Ove il Candidato venga respinto per due volte di seguito, il foglio rosa viene revocato; ma il Candidato che abbia superato l’esame di teoria può richiedere un nuovo foglio rosa entro 2 mesi dalla sua scadenza e conservare l’esito favorevole della prova sostenuta.

  7. Nel caso in cui il Cliente, respinto per due volte, richieda un secondo foglio rosa, l’Autoscuola terrà buona la quota di iscrizione già versata, secondo quanto disposto dal precedente art. 4, punto 6.

 

Art. 9. Condizioni di ammissione alle prove d’esame

  1. La legge prescrive che il Candidato può presentarsi all’esame di guida quando l’Istruttore e il Titolare dell’Autoscuola valutano che egli ha raggiunto un’abilità sufficiente per sostenere l’esame; analogo giudizio di ammissibilità deve essere espresso dall’Insegnante prima dell’esame di teoria.

  2. Il Cliente si impegna a versare all’Autoscuola le somme dovute per il corso di teoria prima del relativo esame; il suo inadempimento dà all’Autoscuola il diritto di sospendere il giudizio sulla sua idoneità a presentarsi alla prova.

  3. Il Cliente si impegna altresì a saldare il conto relativo alle esercitazioni di guida prima di presentarsi all’esame; il suo inadempimento dà all’Autoscuola il diritto di sospendere il giudizio sulla sua abilità alla guida.

 

Art. 10. Risoluzione delle controversie

  1. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso l’Organismo di mediazione delle Camere di Commercio di                                              e risolte secondo il Regolamento da questa adottato.

  2. Qualora le Parti intendano adire l’Autorità giudiziaria ordinaria, il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Consumatore, inderogabile ai sensi del’art. 33, comma 2, lettera u), d.lgs. 206/2005.

Art. 11. Tutela della riservatezza e trattamento dei dati

  1. L’Autoscuola                                                   tutela la riservatezza dei propri Clienti e garantisce che il trattamento dei dati è conforme a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 1967.

  2. I dati personali anagrafici e fiscali del Cliente acquisiti direttamente e/o tramite terzi dall’Autoscuola vengono raccolti e trattati in forma cartacea, informatica, telematica, in relazione alle modalità di trattamento per consentire un’efficace gestione dei rapporti commerciali nella misura necessaria per espletare al meglio il servizio richiesto (art. 24, comma 1, lett. b), d.lgs. 196/2003).

7 Prescrizioni del Garante della privacy, art. 154, comma 1 lettera c), d.lgs. 196/2003, Semplificazioni di taluni adempimenti in ambito pubblico e privato rispetto a trattamenti per finalità amministrative e contabili del 19 giugno 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2008, n. 152

8 Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali, Guida pratica di misure di semplificazione per le piccole e medie imprese del 24 maggio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2007, n. 142.

 

  1. Titolare della raccolta e del trattamento dei dati personali è l’Autoscuola, alla quale il Cliente potrà indirizzare presso la sede ogni richiesta9.

  2. L’Autoscuola si obbliga a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dal Cliente e di non rivelarle a persone non autorizzate, né a usarle per scopi diversi da quelli per i quali sono stati raccolti o a trasmetterli a terze parti. Tali dati potranno essere esibiti soltanto su richiesta dell’Autorità giudiziaria ovvero di altre autorità per legge autorizzate.

  3. I dati personali saranno comunicati, previa sottoscrizione di un impegno di riservatezza dei dati stessi, solo a soggetti delegati all’espletamento delle attività necessarie per l’esecuzione del contratto stipulato e comunicati esclusivamente nell’ambito di tale finalità.

  4. L’Interessato, in relazione all’attività di predetto trattamento, potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 d.lgs. 196/2003 tra i quali: il diritto di accesso, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati, contattando direttamente l’Autoscuola.

  5. In ogni caso, i dati acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati. La loro rimozione avverrà comunque in maniera sicura.

  6. Tutto quanto dovesse pervenire all’indirizzo di posta (anche elettronica) dell’Impresa (richieste, suggerimenti, idee, informazioni, materiali, ecc.) non sarà considerato informazione o dato di natura confidenziale, non dovrà violare diritti altrui e dovrà contenere informazioni valide, non lesive di diritti altrui e veritiere, in ogni caso non potrà essere attribuita all’Autoscuola responsabilità alcuna sul contenuto dei messaggi stessi.

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